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Pubblicata la Circolare n. 4/2024 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) che fornisce le prime indicazioni operative sull’introduzione della “patente a crediti” per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.
La patente è prevista dall’art. 27 del D.lgs. 81/2008, modificato dal Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, e disciplinata nel D.M. 18 settembre 2024, n. 132.
Contesto e Obiettivi:
L’introduzione della patente a crediti ha l’obiettivo di migliorare la sicurezza nei cantieri, garantendo che le imprese e i lavoratori autonomi soddisfino precisi requisiti di qualificazione, con un sistema che premia il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro e penalizza le violazioni.
1. Soggetti interessati:
– La patente è obbligatoria dal 1° ottobre 2024 per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili (definiti dall’art. 89 del D.lgs. 81/2008).
– Sono esclusi i fornitori di prestazioni intellettuali (ad es. ingegneri, architetti, geometri ecc.) e le imprese in possesso della certificazione SOA di classe III o superiore.
– Le imprese estere, sia europee che extra-UE, devono rispettare requisiti equivalenti.
2. Requisiti per il rilascio della patente:
Per ottenere la patente, i soggetti interessati devono:
– Essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
– Essere in regola con gli obblighi contributivi e fiscali (DURC).
– Avere adempiuto agli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, previsti dal D. lgs. n. 81/2008.
– Avere redatto il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per le imprese con lavoratori.
– Essere in regola con la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).
Questi requisiti sono autocertificati e saranno oggetto di controlli a campione da parte degli Ispettori del Lavoro.
3. Modalità operative:
– La patente sarà rilasciata in formato digitale tramite il portale dell’INL, accessibile con SPID o CIE.
– La richiesta può essere effettuata dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo, anche attraverso delegati (es. consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).
– Una volta presentata la domanda, l’impresa può continuare ad operare nei cantieri nelle more del rilascio della patente, salvo accertamenti negativi da parte dell’Ispettorato.
4. Sistema di crediti:
La patente parte con un punteggio iniziale di 30 crediti, che può essere incrementato o decurtato sulla base del comportamento dell’impresa o del lavoratore autonomo. Il punteggio può aumentare in base a:
– Storico di iscrizione alla Camera di Commercio (fino a 10 crediti in base agli anni di attività).
– Assenza di provvedimenti di decurtazione nei primi due anni (1 credito per ogni biennio).
– Investimenti in sicurezza e formazione del personale (fino a 30 crediti aggiuntivi)
A tal proposito, segnaliamo che l’implementazione di un Modello di Organizzazione e di Gestione (MOG) asseverato non solo aggiunge 4 crediti al saldo, ma è anche propedeutico al recupero crediti eventualmente decurtati.
Le violazioni delle norme sulla sicurezza e gli infortuni sul lavoro comportano invece decurtazioni dei crediti. Ad esempio:
– 5 crediti per la mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
– 20 crediti per un infortunio mortale dovuto a violazioni delle norme di sicurezza.
5. Sospensione della patente:
La patente può essere sospesa dall’Ispettorato nei seguenti casi:
– Infortuni gravi o mortali: in caso di infortunio con esiti mortali o di inabilità permanente, la patente può essere sospesa per un massimo di 12 mesi. L’Ispettorato territoriale competente decide la sospensione, previa valutazione della responsabilità del datore di lavoro o dei dirigenti.
– La sospensione è obbligatoria in caso di infortuni mortali, salvo che la cessazione delle attività non rappresenti un pericolo per la sicurezza pubblica.
Durante la sospensione, l’impresa o il lavoratore autonomo non può operare nei cantieri.
6. Revoca della patente:
La patente può essere revocata qualora sia accertata la falsità delle dichiarazioni presentate durante il processo di richiesta. Dopo 12 mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.
7. Decurtazione dei crediti:
La decurtazione dei crediti avviene in base a violazioni accertate delle norme di sicurezza.
Le violazioni riportate nell’allegato I-bis del D.lgs. 81/2008 indicano chiaramente quante decurtazioni comporta ogni infrazione:
– Omessa valutazione dei rischi: 5 crediti.
– Mancanza di formazione: 2 crediti.
– Infortunio mortale: 20 crediti.
8. Recupero dei crediti:
È possibile recuperare i crediti persi attraverso specifiche azioni, come l’adempimento agli obblighi formativi o la realizzazione di investimenti in sicurezza (es. Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico).
Il recupero dei crediti è valutato da una commissione territoriale composta da rappresentanti dell’Ispettorato e dell’INAIL.
9. Fusioni e trasformazioni di impresa:
In caso di fusioni o trasformazioni societarie, il punteggio della patente viene trasferito alla nuova entità, fatto salvo l’aggiornamento dei crediti in base al nuovo assetto societario.
Sanzioni:
– Se un’impresa o un lavoratore autonomo opera senza patente o con una patente con meno di 15 crediti, sarà soggetta a una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati, con un minimo di 6.000 euro, oltre all’esclusione dai lavori pubblici per 6 mesi.
A partire dal prossimo 1° ottobre sarà attivo il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti, che sarà in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) attraverso SPID personale o CIE.
Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta “saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione”.
Nel frattempo, dal 23 settembre scorso al 31 ottobre p.v. è comunque possibile presentare un’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, riguardante il possesso dei requisiti necessari per ottenere la patente a crediti.
L’invio del documento dovrà avvenire esclusivamente tramite Pec all’indirizzo: dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it. All’esito della richiesta il portale genererà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata in formato digitale.
La trasmissione dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del Lavoro entro la medesima data.
Mentre a partire dal 1° novembre p.v., “non sarà più possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale”.
Scarica l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva
Per la lettura integrale della Circolare, qui.
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