Tra gli obblighi del datore di lavoro troviamo quello di designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza. Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze, devono ricevere una specifica formazione antincendio ai sensi dell’art. 37 comma 9 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e D.M. 2 settembre 2021.
Il corso prevede tre livelli di rischio.
CORSO FORMAZIONE ANTINCENDIO – Livello 1
CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO per aziende a rischio incendio in attività Livello 1
Attività:
- attività non presenti nelle fattispecie indicate ai precedenti punti e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.
DATE CORSO
- Mercoledì 29/10/2025 dalle ore 13.30 alle ore 18.300
DESTINATARI
Formazione degli addetti antincendio per aziende a rischio incendio in attività Livello 1
DURATA > 4 ore
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CORSO FORMAZIONE ANTINCENDIO – Livello 2
CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO per aziende a rischio incendio in attività Livello 2
Attività:
- i luoghi di lavoro compresi nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3;
- i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.
DATE CORSO
- Mercoledì 29/10/2025 dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 18.30
DESTINATARI
Formazione degli addetti antincendio per aziende a rischio incendio in attività Livello 2
DURATA > 8 ore
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CORSO FORMAZIONE ANTINCENDIO – Livello 3
CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO per aziende a rischio incendio in attività Livello 3
Attività:
- stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
- fabbriche e depositi di esplosivi;
- centrali termoelettriche;
- impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- impianti e laboratori nucleari;
- depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 mq;
- attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 mq;
- aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 mq; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
- interporti con superficie superiore a 20.000 mq;
- alberghi con oltre 200 posti letto;
- strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
- scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
- uffici con oltre 1.000 persone presenti;
- cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
- cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
- stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
DATE CORSO
- DA DEFINIRE
DESTINATARI
Formazione degli addetti antincendio per aziende a rischio incendio in attività Livello 3
DURATA > 16 ore
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INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni o un preventivo per progettare un corso personalizzato presso la Vs sede, si prega di scrivere a amministrazione@asaservizi.eu oppure chiamare tel. 031 751332.
