La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18169 depositata il 14 maggio 2025, ha fatto chiarezza su un tema cruciale per la sicurezza nei condomìni: l’amministratore che affida lavori in quota senza accertare l’idoneità tecnico‑professionale dell’impresa assume la posizione di committente e risponde penalmente in caso di infortunio, inclusi tragici episodi con esito mortale
Il caso concreto
Il giudizio trae origine da un tragico incidente: un lavoratore autonomo incaricato informalmente di ispezionare una grondaia condominiale è precipitato mentre lavorava in quota, provocando la sua morte. Solo un incarico verbale è stato conferito dall’amministratrice, ritenuta però responsabile dal Tribunale e dalla Corte d’Appello per omicidio colposo aggravato, con condanna al risarcimento dei danni in solido.
I principi chiariti dalla Corte:
- In assenza di delibera, l’amministratore può comunque agire de facto da committente se possiede autonomia decisionale e organizza i lavori;
- Come committente, ha obbligo previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08 di verificare l’idoneità tecnico‑professionale dell’impresa o del lavoratore autonomo;
- L’amministratore deve anche informare sui rischi specifici, cooperare e coordinare le misure di sicurezza, in base alle norme su prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- La Corte ha escluso che la forma contrattuale (dipendente o autonomo) determini la sua qualità di lavoratore: conta l’effettivo svolgimento delle mansioni nell’ambito organizzato.
Implicazioni operative per gli amministratori
Questo orientamento giurisprudenziale sottolinea che:
- anche un incarico informale comporta l’assunzione della posizione di committente;
- la verifica documentale diventa imprescindibile: DURC, certificati di sicurezza, attestazioni e POS/DVR possono fare la differenza tra responsabilità civile e penale;
- in presenza di lavori in quota, l’archiviazione scrupolosa dei documenti e l’adozione di procedure di verifica sono strumenti di prevenzione essenziali.
Scarica la sentenza
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